Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

 

omissis………..

 

TITOLO VIII

Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

 

Capo II

Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

Art. 113

(Finalità)

1. Il presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e

commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 114

(Misure generali di tutela)

1. Ai fini del presente capo:

a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

b) per raccolta controllata s'intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi

fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è

consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui

al comma 1.

Art. 115

(Competenze)

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono conferite:

a) alle province limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame

di cui all'articolo 121;

b) alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente

all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene;

c) alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i territori di rispettiva

competenza, limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il

riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento

ambientale.

Art. 116

(Modalità di raccolta dei tartufi e divieti)

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti

annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi

nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985.

2. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi

quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo

da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.(67)

3. E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

4. Sono vietate:

a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell’elenco delle specie ammesse al commercio;(68)

b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte

delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche

colturali.

Art. 116 bis

(Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)(69)

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici,

di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un

anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2002.

2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio.

3. L’utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall’alimentazione è soggetta al possesso dell’apposita autorizzazione gratuita

rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 117

(Calendari di raccolta)

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta

dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi

di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione

ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.

2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle

proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegate

cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché

tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.

3. Le province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio

di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socioeconomiche

e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. I calendari sono pubblicati sul burl ed esposti negli albi pretori dei comuni.

Art. 118

(Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene)

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di

cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine le

province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta

regionale le proposte per il territorio di competenza.

2. Le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:

a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge

752/1985;

b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di

specie di particolare interesse scientifico ed economico;

c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può

essere vietata la raccolta;

d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di

miglioramento ambientale.

3. Alle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:

a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di

valorizzazione delle potenzialità tartufigene;

b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.

4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

Art. 119

(Collegio di esperti)

1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali,

nominato con decreto del dirigente competente.

2. Il collegio è composto da:

a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università

della Lombardia;

b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a

livello regionale;

c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole

maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;

e) un funzionario designato dal dirigente competente.

3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.

4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.

5. Ai componenti il collegio non appartenenti all'amministrazione regionale spetta la corresponsione, per ogni seduta,

di un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 120

(Tesserino)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido

su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985.

2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalle province a seguito del

superamento dell'esame di idoneità.

3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.

4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni

professionali, sociali e sindacali o loro patronati.

5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 752/1985, sono già muniti

dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 (Disciplina della raccolta e del commercio dei

tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.

Art. 121

(Commissioni d'esame e corsi di preparazione)

1. L'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame

da tenersi presso le province nel cui territorio risiedono i candidati; i non residenti nella Regione possono sostenere

l'esame presso ognuna delle province.

2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché

sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento

nell'ambiente naturale.

3. La valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.

4. Le commissioni d'esame sono composte da:(70)

a) il dirigente provinciale competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un esperto di micologia designato dalla direzione generale regionale competente in materia;

c) tre esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie conoscenze e capacità,

nominati dalla provincia.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato.

6. Le province stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale.

7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla

tesoreria della provincia, a titolo di rimborso spese.

8. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di

preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità.

9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il

riconoscimento delle specie e il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.

Art. 122

(Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali)

1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui

all'articolo 20 della l.r. 86/1983.

2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è

disciplinata dal piano di cui all'articolo 14 della l.r. 86/1983.

3. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 11, primo comma, lettera c), della l.r. 86/1983, la Regione può istituire

riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica.

4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.

Art. 123

(Aree di particolare tutela)

1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi

dell'articolo 122;

b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.

3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di

silenzio venatorio.

Art. 124

(Raccolta riservata dei tartufi)

1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, di terreni a

vocazione tartufigena possono richiedere alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane il

riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso.

2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che,

avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e

di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.

4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.

5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni.

6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali

messe a dimora di accrescersi; non può comunque superare i quindici anni. Nel caso di tartufaia controllata, la

superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento del territorio

potenzialmente vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto.(71)

7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r

15/2002. Il riconoscimento è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai commi 3 e 4 e sulla base

dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento quali:

a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine

delle specie simbionti con i tartufi;

c) potatura delle piante simbionti;

d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;

e) drenaggio e governo delle acque superficiali;

f) irrigazioni di soccorso;

g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto

rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate.

9. La perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.

10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.

11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con

tabelle.

12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una

distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il

successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra Raccolta di tartufi riservata .

13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente

competente.

14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 per

la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.

15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766

(Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del

R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.

895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'articolo 9 del regio decreto 26

febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul

riordinamento degli usi civici del Regno).

Art. 125

(Commercializzazione dei tartufi)

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si applicano le disposizioni di cui agli

articoli da 7 a 14 della legge 752/1985.

Art. 126

(Interventi di recupero e miglioramento ambientale)

1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle

vocazioni e potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale,

compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle

iniziative di cui all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti

convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.

2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei

programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di riparto dei

contributi.

Art. 127

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione

è affidata:

a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;

b) alle province per il restante territorio della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di

vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie

ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.

4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie

giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della

natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 128

(Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 129 spetta agli enti a cui è affidata la vigilanza.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.

3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'articolo 8 della l.r.

90/1983.

Art. 129

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione

amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,

29 a euro 516,46.

3. Se il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui è in possesso si applica la

sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente

alla vigilanza.

4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del

tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della

sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai

contravventori.

5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la

sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca reato a norma degli articoli 515

e 516 del codice penale.

Art. 130

(Procedure di spesa)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di

agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di un preventivo

analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un

piano per la concessione dei contributi.