LEGGE 16 dicembre 1985, n.752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Le regioni, in attuazione dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

E’ fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;

5) Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell’Università mediante rilascio di certificazione scritta.