G.E.V.

VARZI

DISPOSIZIONI SULLE LUMACHE

 

 

 

 

 

   

 

 

           Le disposizioni relative alle lumache sono attualmente dettate dalla  Legge Regionale 31 marzo 2008, N. n. 10

 

l'art. 3 recita:

 

Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi Helix e Cantareus. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chiocciole dei generi Helix e Cantareus per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona. L'attività di cattura è consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere.